Cass. Civ., Sez. Un., ord. del 26.06.2024, n. 17634
La vicenda trae origine da un procedimento penale incardinato nei confronti dei sanitari e delle infermiere professionali per aver colposamente cagionato la morte di una paziente.
Nell’ambito del procedimento penale, l’Azienda Sanitaria veniva condannata, in solido con gli imputati, al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite.
A seguito del pagamento da parte dell’Azienda Sanitaria della complessiva somma di € 1.989.766,02, il PM contabile agiva nei confronti dei tre medici coinvolti per sentirli condannare al risarcimento del danno erariale causato alla Struttura Sanitaria.
In primo grado, il Giudice, accogliendo parzialmente le richieste della Procura regionale, aveva accertato la responsabilità amministrativa degli appellanti e li aveva condannati al risarcimento del danno erariale, quantificato in € 875.497,48 per uno dei tre medici e in € 318.362,56 ciascuno per gli altri due sanitari.
I convenuti originari appellavano la sentenza innanzi alla Corte dei Conti – Sezione prima giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana, la quale confermava la sentenza di primo grado.
Il Giudice dell’Appello esaminava primariamente il motivo d’appello proposto da uno degli appellanti con il quale era stata sollevata la questione di giurisdizione. Il motivo veniva ritenuto infondato sulla base del costante orientamento giurisprudenziale secondo cui il dipendente può essere convenuto sia per responsabilità da danno erariale, con azione promossa dalla Procura regionale, sia per responsabilità civile, con azione esercitata dall’amministrazione danneggiata, in quanto titoli indipendenti, anche se aventi ad oggetto i medesimi fatti materiali. Tale assunto, incontrerebbe l’unico limite del cumulo del danno risarcibile. Pertanto, secondo il Giudice dell’appello, la coincidenza del nocumento patrimoniale subito dall’amministrazione danneggiata con le somme richieste a titolo di danno erariale escludeva che potesse comportare la trasformazione dell’azione esercitata innanzi alla Corte dei Conti in un’azione di responsabilità da far valere in sede civile.
La Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, ha ritenuto i ricorsi infondati nel merito.
Richiamando l’orientamento già espresso dalle Sezioni Unite, la Corte di legittimità ha ritenuto conforme a diritto la statuizione del Giudice dell’appello, in base al principio secondo cui nel caso di condanna della Struttura Sanitaria al risarcimento del danno conseguente ad errore del medico legato all’ente da un rapporto di servizio, il nocumento patrimoniale subito dall’ente pubblico integra un danno erariale indiretto, legittimando all’azione di responsabilità contabile la Procura regionale. Invero, in quanto fondata su un danno indiretto, l’azione di responsabilità contabile non esclude che l’amministrazione danneggiata possa agire in sede civile.
Sul punto, gli Ermellini sottolineano come la reciproca indipendenza e l’autonomia delle azioni si giustificano in ragione della diversità degli interessi rispettivamente tutelati: nel caso dell’azione promossa dalla Procura regionale, gli interessi tutelati hanno, infatti, carattere pubblico e generale, in quanto il bene della vita che si mira a proteggere è il buon andamento della P.A. e il corretto impiego delle risorse; nel caso dell’azione promossa dall’amministrazione danneggiata, gli interessi restano circoscritti alla parte attrice, la quale agisce per ottenere il pieno ristoro del danno subito.
Tali principi, espressi dalle Sezioni Unite con sent. n. 8634/2020 e con sent. 2443/2019 in tema responsabilità erariale dei dipendenti pubblici, ribaditi anche con la sent. n. 4871/2022 in tema di concorso delle azioni, sono stati recepiti e fatti propri anche dalla Corte costituzionale, la quale, con sentenza n. 203/2022, ha affermato che “un pubblico agente può essere convenuto affinché ne venga accertata la responsabilità per entrambi i titoli ovvero essere attinto da una soltanto delle due azioni, non sussistendo i presupposti per l’esercizio di entrambe, senza naturalmente che vi sia cumulo del danno risarcibile, erariale o civile“.
In conclusione, l’azione di responsabilità per danno erariale promossa nei confronti dei sanitari dipendenti di un’Azienda Sanitaria non è sostitutiva delle ordinarie azioni civilistiche di responsabilità civile nei rapporti tra amministrazione e soggetti danneggiati. Pertanto, in caso di proposizione dell’azione di rivalsa da parte della Struttura Sanitaria, non sorge una questione di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice contabile, attesa l’autonomia e indipendenza delle due tutele azionabili. Fermo il divieto di cumulo del danno risarcibile.
Cass_n_17634_26_06_24Condividi
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