Cass. Civ., sez. III, ord. del 12.03.2024, n. 6490
La Suprema Corte di Cassazione ha recentemente affrontato la questione della qualificazione dell’ultrattività della copertura assicurativa come eccezione e deroga al meccanismo generale o come rappresentazione del modello base previsto dalla legge Gelli.
In un caso di responsabilità medica, le Compagnie Assicurative, terze chiamate ai fini della manleva, eccepivano l’inoperatività della polizza in forza della clausola claims made che limitava la garanzia assicurativa alle richieste di risarcimento pervenute entro dodici mesi dalla cessazione del contratto.
Tale eccezione veniva tuttavia rigettata dal Tribunale di Roma, che accoglieva la domanda di manleva.
Anche la Corte d’Appello di Roma rigettava l’eccezione, ritenendo nulla la previsione della clausola claims made regolata dall’art. 8 della polizza, in quanto l’eccesiva limitazione temporale della copertura e la mancata previsione di alcuna sunset clause rendevano il contratto privo di causa in concreto. Su tale presupposto, la Corte territoriale, disapplicava la norma contrattuale, sostituendola con una clausola con una clausola di ultrattività reperita dal modello legale claims made tipizzato dal legislatore di cui all’art. 11 della Legge Bianco-Gelli.
Sulla questione, la Cassazione, in primo luogo, rilevava come la Corte d’Appello avesse erroneamente ravvisato un “buco di copertura” attribuito alla mancata previsione di una sunset rule.
D’altra parte, la clausola previsa all’art. 8 della polizza non escludeva l’ultrattività della copertura assicurativa, prevedendo che la garanzia operasse “per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato entro 12 mesi dalla cessazione del contratto, sempre che il fatto che ha originato la richiesta si sia verificato durante il periodo di validità della polizza”.
Secondo la Suprema Corte, non può ritenersi condivisibile l’orientamento, espresso con le pronunce Cass. n. 10506/2017; Cass. n. 10509/2017, secondo il quale la clausola claims made che non contempli anche una garanzia postuma sia da considerarsi sanzionabile con declaratoria di immeritevolezza e che la mera mancata previsione di una sunset clause comporti la nullità per difetto di causa concreta del contratto assicurativo.
Il predetto orientamento, applicato dalla Corte d’Appello di Roma, contrasterebbe sia con la pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 9140/2016, secondo il quale la validità della clausola claims made va accertata caso per caso, sia con la successiva pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 22437/2018 in relazione all’inammissibilità del sindacato di meritevolezza della clausola siffatta in quanto rappresenta una deroga consentita all’art. 1917 c.c.
Pertanto, secondo la Cassazione, la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare se la specifica conformazione della clausola claims made prevista dalla polizza e, quindi, se la combinazione tra copertura pregressa ed ultrattività annuale, riguardata alla luce del rapporto tra rischio e premio, svuotasse effettivamente di ogni ragion pratica il contratto. Secondo la Suprema Corte, il Giudice a quo non aveva riservato alcuna valutazione alla specifica determinazione temporale della ultrattività della copertura assicurativa.
Inoltre, nella sentenza in commento, viene osservato come la previsione di una ultrattività annuale sia stata, in più occasioni, ritenuta valida, da un lato, in quanto non esclude totalmente le richieste di risarcimento postume rispetto alla scadenza del contratto, dall’altro, perché il termine annuale è da ritenersi congruo anche in relazione alla effettiva durata del rapporto assicurativo. (ad esempio Cass. 9/07/2019, n. 18413; Cass. 21/04/2021, n. 10482).
In aggiunta, a parere della Suprema Corte, la Corte d’Appello aveva erroneamente ritenuto che la previsione di cui all’art. 11, secondo comma, della legge Gelli Bianco rappresentasse un modello di copertura assicurativa tipizzato, incentrato anche sulla previsione di una clausola postuma di durata decennale. Sul punto, gli Ermellini sottolineavano come tale previsione sia da considerarsi un’eccezione in quanto prevista solo per l’ipotesi della cessazione definitiva dell’attività professionale.
Ciò che il legislatore ha voluto imporre a livello generale, con riferimento all’utilizzo del meccanismo claims made, infatti, consiste nel vincolo della retroattività decennale, lasciando impregiudicata l’apponibilità di una clausola di garanzia postuma nel solo caso di cessazione dell’attività professionale.
In conclusione, secondo il Collegio, il fatto che la legge Gelli-Bianco abbia introdotto un modello di assicurazione sanitaria basata su una claims made pura, con copertura retroattiva decennale, priva di una clausola di garanzia postuma obbligatoria, comporta che il Giudice a quo abbia errato nell’applicare la sunset clause decennale alla polizza per cui è causa, non ricorrendo il presupposto legislativamente richiesto della cessazione dell’attività da parte del sanitario.
La Suprema Corte, ritenendo il ricorso fondato, richiama a fondamento della propria decisione la pronuncia della Cass., Sez. Un., n. 22437/2018, secondo la quale, ai fini della sostituzione della clausola claims made, occorre un corretto accertamento della nullità della clausola contrattuale ed una corretta individuazione del substrato sostitutivo che realizzi un equo contemperamento delle posizioni dei contraenti, da valutare attraverso criteri di calcolo attuariale.
Con tale pronuncia, la Corte di Cassazione ha quindi chiarito che l’ultrattività decennale della copertura assicurativa prevista dal secondo periodo dell’art. 11 della legge Gelli non è una rappresentazione del modello base previsto dalla legge, ma è da considerarsi un’eccezione e una deroga al meccanismo generale. La scelta del legislatore, infatti, è stata quella di imporre l’utilizzo del meccanismo claims made con il solo vincolo della retroattività decennale, lasciando impregiudicata l’apponibilità di una clausola di garanzia postuma (se non nel caso di cessazione definitiva dell’attività professionale) aggiuntiva.
A conclusione del commento rassegnato, diamo ulteriormente atto che, dello stesso art. 11 della L. Gelli n. 24/2017, ne è stata data piena attuazione con il Decreto n. 232/2023, pubblicato in GU in data 01.03.2024, ed entrato in vigore il 16.03.2024.
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