Tribunale di Locri, sentenza del 18.04.2024

Tribunale di Cosenza, sentenza del 29.04.2024, n. 965

Le sentenze in esame risultano di particolare interesse in quanto si soffermano sulla possibilità di procedere alla chiamata diretta delle Compagnie Assicurative nei procedimenti instaurati in epoca antecedente all’emanazione dei decreti attuativi dell’art. 12 della Legge Gelli-Bianco.

Entrambe le pronunce si collocano nell’ambito di due giudizi di merito, nei quali parte attrice ha convenuto direttamente la Compagnia Assicurativa dei danneggianti per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti.

Più specificatamente, il Tribunale di Locri, con la sentenza in esame, ha riqualificato l’eccezione sollevata dalla Compagnia Assicurativa come carenza di legittimazione attiva e non passiva, in quanto la contestazione in merito alla possibilità dell’attore di convenire direttamente la Compagnia assicurativa poneva in dubbio la sussistenza del diritto dell’attrice di agire direttamente nei suoi confronti.

Il Tribunale, richiamando l’orientamento espresso dalla recente sentenza della Cassazione n. 5259 del 25.02.2021, secondo il quale “in tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l’assicuratore dello stesso, né può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all’assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità, anche quando l’assicurato chieda all’assicuratore di pagare direttamente l’indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alla modalità di esecuzione della prestazione indennitaria; perciò, soltanto l’assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell’assicuratore, e non anche il terzo danneggiato, nei confronti del quale l’assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana”, rilevava, nel caso di specie, l’inammissibilità della chiamata diretta dei danneggianti nei confronti della Compagnia assicurativa.

Ferma restando la previsione di cui all’art. 12 della Legge n. 24/2017, il Tribunale di Locri ha evidenziato come il decreto 15 dicembre 2023, n. 232, di cui al comma 6 dell’art. 10 della Legge Gelli-Bianco, sebbene sia stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51, dell’01.03.2024 e che, nel rispetto della vacatio legis, è entrato in vigore il 16.03.2024. Conseguentemente, solo a partire dalla sua entrata in vigore può ritenersi applicabile la previsione di cui all’art. 12 delle Legge citata, in base al quale è ammissibile l’azione diretta del danneggiato nei confronti della Compagnia assicurativa al fine di sentirla condannare al pagamento diretto, in forza della normativa speciale, del risarcimento dei danni subiti dal paziente presso la struttura sanitaria assicurata.

Invero, in base al principio tempus regit actum, considerata la natura strettamente processuale della norma di cui all’art. 12 della L. 24/2017, la stessa può applicarsi retroattivamente, cioè nell’ambito di giudizi aventi ad oggetto fatti lesivi antecedenti al 16.03.2024, ma limitatamente ai giudizi istaurati dopo la sua entrata in vigore.

Ed ancora, il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 965 del 29 aprile 2024, ha ritenuto inammissibile la domanda diretta svolta dall’attrice nei confronti della Compagnia Assicurativa.

Sul punto, il Tribunale di Cosenza ha innanzitutto chiarito che, sebbene la Legge Gelli-Bianco preveda la partecipazione obbligatoria di tutte le parti coinvolte nel tentativo conciliativo, ivi inclusa la Compagnia Assicurativa, tuttavia la medesima Legge, nel disciplinare l’azione diretta nei confronti dell’Assicurazione, “stabilisce espressamente che rimane salvo quanto previsto dall’articolo relativo all’accertamento tecnico preventivo e quindi che la partecipazione delle compagnie assicurative a detto procedimento conciliativo non può essere subordinata alle condizioni previste per l’esercizio dell’azione diretta nel merito”.

Anche in tal caso, il Tribunale di Cosenza ha sottolineato come la recente entrata in vigore dei decreti attuativi non valga ad escludere l’inammissibilità dell’azione diretta nei confronti della Compagnia Assicurativa, in quanto, da un lato, al momento dell’istaurazione del giudizio il provvedimento non era ancora entrato in vigore e, dall’altro, in base all’art. 18 del D.M. 232/2024 rubricato “norme transitorie e di rinvio” non può ritenersi operante l’azione diretta sino all’adeguamento dei contratti assicurativi cioè prima del decorso di 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto.

Il Tribunale di Cosenza evidenzia come, d’altra parte, in assenza di una disposizione che al momento dell’istaurazione del giudizio preveda la possibilità per l’attore di agire direttamente nei confronti della Compagnia Assicurativa, la domanda svolta nei confronti di quest’ultima non può che essere rigettata. Ciò in quanto il rapporto che lega Compagnia Assicurativa e Assicurato è autonomo rispetto a quello che lega la Struttura Sanitaria al paziente, non potendo quest’ultimo ingerirsi nel rapporto tra struttura assicurata e assicurazione in base al principio di relatività degli effetti del contratto.

In conclusione, non è ammissibile l’azione diretta da parte del danneggiato della Compagnia Assicurativa di cui al decreto attuativo dell’art. 12 della Legge Gelli-Bianco nel caso di procedimenti instaurati prima della sua entrata in vigore.

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