Con ordinanza del 15.06.2020, sciolta la riserva assunta in camera di consiglio, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione collegiale, ha dichiarato inammissibile  il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. promosso dagli istanti avverso l’ordinanza emessa dal medesimo Tribunale, in composizione monocratica, del 9.12.2019, con cui era stato rigettato il ricorso, dagli stessi istanti presentato, per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c, stante la non reclamabilità dei provvedimenti di rigetto di ATP conciliativa per mancanza del presupposto del periculum. Secondo il Collegio, infatti, per quanto attiene l’ordinanza di rigetto del ricorso ex art. 696 bis c.p.c., non è previsto dall’ ordinamento alcun mezzo di impugnazione, tenuto conto che il discrimine per valutare se l’ordinanza di rigetto di un procedimento di accertamento tecnico preventivo sia o meno impugnabile, non è rappresentato dal fatto che si sia in presenza di un ricorso ex art. 696 piuttosto che 669 bis c.p.c., poiché l’unico requisito indicato a tal uopo dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 144 del 2008, è  relativo alla presenza o meno di elementi di urgenza (i.e. il periculum).  Nel presente caso, stante la carenza di allegazione di fondati elementi di urgenza da parte degli istanti, il reclamo è stato dichiarato inammissibile e rigettato, con contestuale condanna degli istanti al pagamento delle spese legali a ciascuna parte convenuta nonché al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell`art. 13 comma 1 quater del T.U. spese giustizia D.P.R. 115/2002, così come modificato dall’art. I comma 17 della 1egge n. 228 del 24.12.2012.

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, ordinanza del 15.06.2020.

 

 

 

ordinanza rigetto 15.06.20