Cass. Civ., sez. III, ord. del 29.12.2023, n. 36357

La Cassazione, con la sentenza in commento, dopo aver chiarito alcune questioni relative all’operatività della garanzia assicurativa nei confronti dei terzi danneggiati, precisa i criteri di liquidazione del danno patrimoniale dei congiunti superstiti.

La vicenda tra origine da un incidente nautico durante il quale decedevano il conducente e uno dei due trasportati. Per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al sinistro, la compagna e la figlia del conducente agivano separatamente in giudizio nei confronti della società proprietaria del veicolo, della società affidataria del natante in conto vendita e delle compagnie assicuratrici con cui le menzionate società avevano stipulato polizze RC per la navigazione temporanea del natante.

Il Tribunale di Bergamo, riuniti i giudizi, accoglieva le domande proposte dagli attori nei confronti delle suddette società e delle rispettive compagnie assicurative, rigettava invece la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale futuro avanzata dalla figlia superstite della vittima.

La Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma della decisione di primo grado, rigettava le domande proposte nei confronti dalla compagnia assicurativa della società affidataria del natante e confermava la statuizione del giudice di primo grado in merito alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale futuro avanzata dalla figlia, peraltro in epoca postuma in quanto non ancora nata al momento del sinistro, ritenendo non fosse stato provato il reddito che la vittima primaria svolgeva al momento del sinistro (i.e. intermediario nel commercio di natanti da altura).

Sul punto, proponeva ricorso in Cassazione la figlia della vittima deceduta.

La Suprema Corte rappresentava come la Corte di Appello avesse, da un lato correttamente presupposto una astratta configurabilità del danno anche in capo alla figlia superstite della vittima, dall’altro, però, i avrebbe fondato la decisione di rigetto sull’erroneo richiamo all’art. 137 Codice della Assicurazioni Private. Ed infatti, gli Ermellini osservano come la fattispecie in esame non rientri direttamente nel campo di applicazione dell’art. 137 del Codice delle Assicurazioni Private, il quale disciplina il “caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l’incidenza dell’inabilità temporanea o dell’invalidità permanente su un reddito di lavoro”.

Invero, secondo la Cassazione, il danno patrimoniale di cui nel caso in oggetto si fa istanza, non è il pregiudizio patrimoniale da incapacità lavorativa subito dalla vittima primaria di un sinistro derivante dalla circolazione stradale o da situazioni assimilate, ma è quello che alla stessa è stato causato dal decesso del padre, avvenuto in occasione del sinistro per cui è causa, prima ancora della sua nascita, che l’ha privata del contributo economico al proprio mantenimento che quest’ultimo era tenuto ad erogarle, anche a prescindere dalla circostanza che egli svolgesse una attività lavorativa o meno e da quale fosse il suo reddito.

Di conseguenza, rileva la Suprema Corte, il reddito da lavoro della vittima primaria ha rilievo solo indirettamente, in considerazione del fatto che ogni genitore ha l’obbligo di mantenere i figli, a prescindere dal suo reddito da lavoro e dallo stesso svolgimento di una attività lavorativa.

In proposito vi è da considerare che non solo i titolari di redditi da lavoro sono tenuti al mantenimento dei figli e che tale mantenimento non deve necessariamente avvenire con i proventi del reddito da lavoro del genitore. Sebbene tale reddito possa essere rilevante ai fini della quantificazione del contributo al mantenimento perduto, non può considerarsi né l’unico elemento rilevante, né quello decisivo.

Pertanto, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro della figlia superstite, secondo la Cassazione, la corte territoriale avrebbe dovuto applicare i principi generali che regolano la determinazione del danno patrimoniale futuro subito dai prossimi congiunti di un soggetto deceduto in conseguenza del fatto illecito di un terzo, in relazione ai contributi economici che questi avrebbe presumibilmente loro erogato se fosse rimasto in vita.

In base a tali principi, infatti, il danno patrimoniale futuro dei congiunti superstiti può essere risarcito anche nel caso in cui la vittima primaria non fosse occupata al momento del decesso, operandosi una liquidazione in via equitativa e dovendosi, a tal fine, considerare anche la possibilità che la vittima stessa possa trovare in futuro una occupazione e contribuire economicamente, in una certa misura, al mantenimento dei familiari (Cfr: Cass. 27.06.2007, n. 14845; Cass. 13.03.2012, n. 3966; Cass. 11.05.2012, n. 7272; Cass. 16.01.2014, n. 759; Cass. 20.10.2018, n. 29830; Cass. 25.02.2020, n. 5099).

Fermo restando che, nel caso di specie, dagli atti emergeva che la vittima primaria svolgeva attività di intermediazione nel commercio di natanti di altura e manteneva altresì un elevato tenore di vita. Esistevano, quindi, certamente degli elementi che avrebbero potuto consentire una determinazione, in via equitativa, del contributo al mantenimento che egli, se fosse rimasto in vita, avrebbe potuto erogare alla figlia, non ancora nata al momento del suo decesso.

Alla luce di quanto sopra, ritenendo che vi fossero sufficienti elementi per consentire la determinazione, in via equitativa, del contributo al mantenimento che la vittima primaria avrebbe potuto erogare alla figlia, la Suprema Corte conclude che la sentenza della Corte d’Appello di Brescia, avendo attribuito valore decisivo alla mancata produzione delle dichiarazioni dei redditi della vittima primaria all’epoca del sinistro, vada cassata con rinvio in quanto non conforme a diritto.

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