Cass. Civ., Sez. III, ord. del 16.05.2024, n. 13622

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte, ribadendo un importante principio in tema di domanda nuova, chiarisce i limiti del principio di acquisizione processuale.

In primo grado, l’attore, vittima di un sinistro stradale, conveniva in giudizio la società intestataria del veicolo e la Compagnia Assicurativa al fine di sentirle condannare al risarcimento di tutti danni subiti.

I convenuti si costituivano in giudizio contestando le dinamiche del sinistro e, a seguito di istruttoria, il Tribunale di Bergamo rigettava la domanda attorea.

La Corte d’Appello di Bergamo rigettava l’appello proposto dal danneggiato e confermava la sentenza di primo grado, ritenendo che la dinamica del sinistro ricostruita dal C.T.U. non potesse considerarsi coincidente con quella descritta dall’appellate. Rilevava poi l’inammissibilità della modificazione dei fatti costitutivi tardivamente prospettata dall’attore solo in comparsa conclusionale.

La Corte di Cassazione, in primo luogo, evidenzia come, sia il giudice di primo grado che la Corte territoriale, non hanno considerato che, in base al principio di acquisizione processuale, le risultanze della CTU possono essere utilizzate dall’attore a fondamento della pretesa tutela risarcitoria.

Invero, a differenza di quanto affermato dalla Corte d’Appello, la rivendicazione del diritto risarcitorio sulla base delle risultanze della CTU espletata in corso di causa, non costituisce una modifica della domanda attraverso l’introduzione di fatti nuovi allegati dalla parte, bensì una mera invocazione delle risultanze dell’istruzione probatoria a fondamento dello stesso diritto fatto valere con la domanda introduttiva.

Sul punto, la Suprema Corte sottolinea come la suddetta invocazione del principio di acquisizione processuale non implichi una modifica della domanda ove, come nel caso di specie, sia fatta per giustificare il petitum e non si risolva nell’avvalimento di una fattispecie costitutiva di un bene della vita diverso in termini di tempo, di luogo e di soggetti.

Gli Ermellini ritengono, pertanto, che la modifica alla domanda sia da ritenersi legittima essendo ricollegata all’invocazione delle modalità di sinistro accertate dalla CTU e riguardando lo stesso sinistro, rimasto temporalmente e localmente immutato ed accaduto tra i medesimi soggetti.

Infatti, la giurisprudenza di legittimità, chiamata ad occuparsi della modifica della domanda in appello, con la nota sentenza n. 13982/2005, ha statuito che “Si ha domanda nuova, inammissibile in appello, quando i nuovi elementi, dedotti innanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l’oggetto sostanziale dell’azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio.”

In conclusione, l’invocazione delle modalità del sinistro temporalmente e localmente rimasto lo stesso e coinvolgente gli stessi soggetti, in base al principio di acquisizione processuale, implica una modificazione legittima della domanda.

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