Cass. Civ., sez. III, ord. del 17.04.2024, n. 10376

Con l’ordinanza in epigrafe, la Cassazione è tornata ad esprimersi in merito alle modalità di calcolo e di liquidazione dei c.d. interessi compensativi nell’ambito di un giudizio di risarcimento danni promosso dai congiunti della vittima di un sinistro stradale.

I congiunti della vittima ricorrevano, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia, la quale, confermando quanto già statuito in primo grado dal Tribunale di Verona, aveva condannato l’assicurazione del responsabile del sinistro stradale, ritenuto colpevole del sinistro nella misura dell’80%, al risarcimento dei danni patiti dai congiunti della vittima. In particolare, l’assicurazione era stata condannata al pagamento, in favore degli attori, di euro 31.529,51 a titolo di danno patrimoniale e, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, al pagamento di euro 62.824,25 in favore della moglie del danneggiato, di euro 122.824,25 in favore di uno dei due figli ed euro 82.824,25 in favore dell’altro figlio, oltre interessi e rivalutazione.

La Suprema Corte, ritenuto fondato il quinto motivo e assorbito il quarto, ha rilevato che la sentenza emessa dalla Corte d’Appello doveva ritenersi errata nella parte in cui affermava che non risulta censurabile la decisione del Tribunale di primo grado di quantificare i danni patiti iure proprio dai congiunti del danneggiato “all’attualità, e quindi non rivalutabili, e già comprensivi degli interessi compensativi”.

Secondo gli Ermellini, sebbene sia da ritenersi corretta la decisione di non procedere ad una rivalutazione degli importi quantificati “all’attualità”, atteso che non avrebbe trovato fondamento la funzione di reintegrazione del valore del bene perduto propria della rivalutazione, ritiene, tuttavia, che gli interessi debbano essere autonomamente conteggiati in ragione della loro funzione compensativa del pregiudizio consistente nel ritardato pagamento delle somme riconosciute a titolo di risarcimento.

Sul punto, la Corte richiama il proprio costante orientamento, secondo cui, in base ai principi di integralità ed effettività del risarcimento del danno conseguente al fatto illecito del terzo, devono considerarsi dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale e alla quale non si fa luogo nel caso in cui la stessa risulti già liquidata dal giudice al valore “attuale” del bene perduto, sia gli interessi compensativi calcolati sulla predetta somma, i quali sono volti alla compensazione del pregiudizio derivante dal ritardato conseguimento dell’equivalente pecuniario del danno subito (tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11899).

Evidenziano gli Ermellini che tali principi sono stati recentemente ribaditi con la sentenza n. 4938 del 15 febbraio 2023, con la quale la medesima sezione della Cassazione aveva sottolineato che gli interessi compensativi sono dovuti dal debitore nel caso di credito derivante da una condanna al risarcimento del danno extracontrattuale, credito illiquido che non consente la decorrenza degli interessi di pieno diritto, e vanno calcolati sulle somme liquidate con decorrenza dal momento del fatto illecito ai sensi dell’art. 1219, comma 2, n. 1, c.c. sino al passaggio in giudicato della sentenza. Tale modalità di calcolo degli interessi trova il proprio fondamento nella funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all’equivalente pecuniario dei danni subiti.

Pertanto, la Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza della Corte territoriale nella parte in cui non aveva calcolato gli interessi compensativi, disponendo che la decisione debba essere assunta alla stregua del seguente principio di diritto:

“sulla somma dovuta a titolo di risarcimento danni da illecito aquiliano, ancorché liquidata all’attualità, vanno sempre conteggiati – purché in presenza di specifica domanda – gli interessi c.d. «compensativi», con decorrenza dal momento dell’illecito”.

Cass_10376_17_aprile_2024